È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Così inizia l’articolo 1bis della legge n° 225 el 24 Febbraio 1992 di cui oggi ricorre il trentennale.

La legge precedente su questa materia è del 1970 (legge 996) che pone le prime norme sul soccorso e l’assistenza in caso di calamità o grave danno o pericolo e che per essere fronteggiato comportino interventi tecnici straordinari. I soggetti coinvolti Ministero dell’Interno e Vigili del Fuoco, Forze Armate.

Gli eventi del terremoto del Friuli del 1976 ma ancor più del terremoto dell’ Irpinia del 1980, dove la vastità e l’impervietà delle zone colpite misero in dura difficoltà i soccorsi, evidenziarono le carenze di questo sistema. Il presidente Pertini in visita alla zone colpite pronuncerà un duro discorso davanti alle TV nazionali. La Protezione Civile non era ancora compiuta, ma si lavorò negli anni seguenti per crearla

L’uomo chiamato a coordinare il soccorso e la ricostruzione di questi due eventi è l’ On. Giuseppe Zamberletti che viene nominato per entrambi commissario straordinario, con la sua esperienza nel 1982 viene nominato Ministro per il coordinamento della protezione civile , inciderà profondamente sul sistema di coordinamento delle strutture operative e delle risorse possedute dallo stato, ricoprendo questo ruolo per molti anni.

Grazie anche al suo impegno si apre un dibattito civile e culturale con l’obiettivo di superare il vecchio assetto operativo. Comincia a farsi strada l’idea che i disastri vadano affrontati dopo averli “immaginati, descritti e vissuti” prima e che occorra dimensionare le strutture di intervento tenendo conto di scenari già elaborati e di misure di prevenzione già messe in atto. Si comincia a parlare di protezione civile non solo come soccorso, ma anche come previsione e prevenzione. I tempi sono ormai maturi per un cambiamento radicale.

Nel 1992 viene promulgata la legge 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile, si stabilisce tipologia degli eventi e ambiti di competenze, interventi coordinati di più enti ed amministrazioni con poteri e mezzi straordinari quando necessari e per periodi limitati,

I compiti della Protezione Civile, previsione e prevenzione dei rischi, anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti nella varie materie (es. INGV per terremoti e vulcani), al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi.

Si predispone il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

Si stabilisce quali sono le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, a cui il Servizio Nazionale garantisce la più ampia partecipazione e coordinamento, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

Le componenti operative

  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Forze armate
  • Forze di polizia
  • Corpo forestale dello Stato (ndr : confluito in seguito nell’Arma dei Carabinieri)
  • Servizi tecnici nazionali
  • Gruppi nazionali di ricerca scientifica
  • Croce Rossa Italiana
  • Le strutture del Servizio sanitario nazionale
  • Le organizzazioni di volontariato
  • Corpo nazionale del soccorso alpino(CNSA)

Quindi in questa funzione viene coinvolta tutta l’organizzazione dello Stato, dal centro alla periferia, dai ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato.

Il sistema che si è costruito è basato sul principio della sussidiarietà. Il primo responsabile della protezione civile in ogni comune è il Sindaco (autorità di protezione civile), che organizza le risorse comunali secondo i piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi di definire la portata dall’evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e nelle situazioni più gravi anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini ed i mezzi necessari.

Gli eventi accaduti in quest’ultimi trent’anni e i cambiamenti nell’assetto dello stato in materia, hanno portato ad aggiustamenti e nuove leggi, alcune disposizioni elencate in precedenza hanno subito modifiche nel corso del tempo (vedasi Dlg. 1/2018-Codice della Protezione Civile), ma possiamo riconoscere che questa legge fu la base per un moderno ed efficiente Servizio nazionale di protezione civile, riconosciuto e preso ad esempio in tutta Europa.

BUON TRENTESIMO COMPLEANNO PROTEZIONE CIVILE !!!

#ProtezioneCivile30